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E-Commerce & Marketing
Fiscalità Digitale
La fiscalità digitale è una branca dell’economia molto complessa, ma imprescindibile per tutte le transazioni commerciali che avvengono attraverso Internet.
Non si parla, in questa sede, del solo e-commerce fine a sé stesso, ma di tutte le sfaccettature del digitale in senso più ampio. Negli ultimi anni il Web e il commercio digitale hanno conosciuto un’espansione senza limiti che presuppone, però, anche una proliferazione di forme di fiscalità diverse, indispensabili per adattarsi a ciascuno dei molti ambiti in cui l’economia digitale si declina.
Ma come districarsi nella fiscalità digitale senza perdersi? Questa guida vuole fornire le informazioni fondamentali su tutti gli oneri fiscali, le forme di tassazione previste per legge, le imposte da pagare e tutte le differenze in materia di partita IVA che si applicano alle varie forme di commercio digitale, nel senso più ampio del termine.
Tuttavia, precisiamo che soprattutto in campo di fiscalità digitale è fondamentale avallarsi del sostegno di un consulente fiscale professionista, che possa in qualunque momento fornire indicazioni e assistenza nella gestione – non sempre facilissima – della fiscalità digitale.
Commercio online
Contenuti
Scia commercio online
Vendere online può rivelarsi una scelta davvero molto soddisfacente, ma è fondamentale conoscere molti aspetti che spesso vengono spesso lasciati in secondo piano e non permettono agli utenti di ottenere tutti i benefici sperati dalla pratica del commercio online.
Ogni commerciante si sarà sicuramente posto il problema di dover aprire o meno un commercio online che possa implementare la vendita dei prodotti fisici che caratterizzano il proprio negozio. Possono essere numerose le riflessioni che spingono un negoziante a percorrere la strada del commercio online.
Le riflessioni che seguono hanno come scopo chiarire aspetti caratteristici del commercio online quali:
Tutti gli adempimenti necessari per iniziare il commercio online rispettando scrupolosamente le leggi vigenti;
I prodotti più convenienti da vendere e attraverso i quali si potrà avere un incremento delle vendite notevole;
Il cambiamento de commercio online con l’arrivo del Covid, analizzando tutte le statistiche che ne segnano l’incremento dell’ultimo periodo attraverso anche i prodotti che sono stati più comprati;
La normativa che riguarda il commercio online.
SCIA COMMERCIO ONLINE
Ci sono aspetti fiscali e anche amministrativi con i quali il commercio online deve necessariamente fare i conti e il non fare attenzione a questi aspetti porta a ricevere pesanti sanzioni previste dalla legge, esattamente come accade nel commercio “fisico”.
Come per qualsiasi tipologia di attività finalizzata al realizzo di un reddito, l’ausilio di un commercialista si rende utile e, spesso, indispensabile. Un professionista in fiscalità digitale è la figura ideale per gestire al meglio la vostra attività di commercio online, che prevede :
La necessità di possedere una partita IVA, cioè il numero di undici cifre che identifica molto semplicemente chi esercita una determinata attività;
La necessità che l’impresa sia iscritta al Registro delle imprese, il registro pubblico informatico;
L’iscrizione all’Inps, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l’ente previdenziale del sistema pensionistico italiano;
Possedere la SCIA.
La SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è la dichiarazione attraverso cui viene concesso alle imprese interessate al commercio online di poter iniziare (oltre che apportare modifiche rilevanti e, in ultima analisi cessare) un’attività produttiva.
Attraverso la SCIA non si dovrà in alcun modo aspettare tutta la procedura che, in passato, allungava di molto i tempi relativi all’inizio dell’attività, infatti non occorrono le verifiche iniziali e tutti i controlli effettuati dai vari enti competenti.
Chi è interessato al commercio online non dovrà far altro che compilare accuratamente la SCIA e presentarla, in seguito potrà iniziare il suo commercio online in tutta sicurezza.
La SCIA deve essere presentata in modalità telematica al SUAP, tenendo conto del D.P.R. avente numero 160 e risalente alla data del 7 settembre del 2010, la SCIA non può essere inviata in alcun modo in forma cartacea nemmeno avvalendosi della possibilità di invio tramite posta o tramite fax.
Nel caso in cui la SCIA venisse inviata in modalità cartacea il processo verrà considerato nulla e quanto dichiarato non avrà alcun valore effettivo. Di conseguenza l’inizio del commercio online potrebbe andare incontro a pesanti sanzioni.
L’impresa potrà procedere sia tramite un intermediario, sia autonomamente. In quest’ultimo caso sarà necessario seguire questi brevi passi affinché il processo venga compiuto nel modo corretto:
Registrarsi ai portale ww.impresainungiorno.gov.it;
Seguire quanto indicato nel sito in merito alla pratica che può essere creata;
La procedura prevede una guida che permetterà all’utente di effettuare tutti i passaggi in breve tempo e molto facilmente;
Aggiungere tutti gli allegati necessari a poter concludere la procedura e poter iniziare il proprio commercio online.
Non appena avrà compiuto tutta la procedura indicata, l’utente otterrà prontamente la ricevuta generata automaticamente.
Occorre segnalare che comunque nei giorni seguenti la procedura da compiere in modalità telematica sulla piattaforma verranno compiute accurate verifiche che proveranno la veridicità dei dati riportati dall’utente intenzionato a iniziare il proprio commercio online.
Commercio elettronico adempimenti
Il nuovo mezzo di commercializzazione consente di ottenere numerosi benefici. Il metodo di scambio che prevede il commercio online (e-commerce) può arrivare anche a sostituire del tutto il commercio classico che si basa sulla presenza di un vero e proprio negozio fisico in cui poter acquistare i prodotti a cui si è interessati.
Ci sono numerosi adempimenti che devono essere compiuti affinché si possa godere in modo del tutto sicuro e senza incorrere in sanzioni e poter disporre dei vantaggi consentiti dal commercio online.
Tra le principali norme inerenti al commercio online è bene segnalare:
Conosciuta come “Legge Bersani” il d. Igs. 114/98 contiene la riforma dell’attività commerciale ; in questo contesto il commercio online non ha un ruolo centrale, ma ha la forma di un aspetto particolare di vendita al dettaglio che può essere compiuta attraverso sistemi di comunicazione. Prevede che debba essere comunicato almeno con un mese di anticipo l’intento del venditore di effettuare il commercio online per evitare di incorrere in sanzioni amministrative. Il commerciante inadempiente potrà ricevere una multa oppure, qualora la forma del commercio online presentasse infrazioni ben più gravi, potrà arrivare al punto di vedere la propria attività sospesa per un periodo di tempo che può addirittura trascinarsi fino ai venti giorni;
D. Igs. 185/99. Le modifiche avvenute con questa legge riguardano la rapida ascesa compiuta negli ultimi anni di internet. Con questa legge si è voluto tutelare ancor di più i consumatori a distanza. Si è cominciato a creare un sistema molto più omogeneo e si arriva a definire tutti gli obblighi di questo tipo di operazioni inerenti il commercio online;
D. Igs. 70/2003 e successive modifiche : chiarisce dettaglio gli aspetti inerenti al commercio online.
Tutti questi passaggi chiariscono i notevoli passi avanti compiuti dal commercio online che, al giorno d’oggi, risulta essere sicuramente un tipo di commercio molto affidabile e sicuro che garantisce, con la corretta strategia che può essere applicata dall’utente e con l’esperienza nel settore che verrà raggiunta, risultati davvero notevoli.
Il commercio online è un commercio globale, ma necessita, come si è potuto comprendere, di grandi accortezze. Evitare di far fronte alle procedure indicate potrebbe costare caro al venditore.
Commercio online coronavirus
L’aumento della fiducia verso il commercio online
I dati del commercio online dopo l’insorgere della pandemia sono aumentati a dismisura. Eppure, anche nei momenti in cui la pandemia ha allentato la presa, l’aumento delle persone che hanno deciso di affidarsi a prodotti da acquistare online non si è affatto fermato, a testimonianza di come questo tipo di commercio stia diventando sempre più usuale.
Infatti, le statistiche mostrano come le persone abbiano, rispetto al passato, molta più fiducia negli acquisti online. È da aggiungere che il commercio online è ormai contrassegnato dalla sicurezza e dalla trasparenza che scaturiscono dalle leggi che impongono la tutela sia di chi vende il prodotto, sia di chi lo acquista.
Si può affermare che indubbiamente il coronavirus ha fatto sì che un fenomeno comunque già in espansione come quello del commercio online abbia velocizzato di molto quelli che erano propositi per tempi sicuramente più lunghi.
In ogni caso, il commercio online sembra essere destinato ad affermarsi sempre più e a durare nel tempo.
Portando una statistica che possa far comprendere dinanzi alla crescita esponenziali della commercializzazione su web, è opportuno affermare che il commercio online ha visto nel 2020 una crescita dell’81% rispetto all’anno precedente, una cifra enorme. Eppure, sebbene sia maggiore di molto, a ben vedere, anche negli anni precedenti la crescita era stata comunque inarrestabile, simbolo di una scelta sempre più fruttuosa.
Nel contesto odierno sono tantissime le persone, a causa del coronavirus, che nell’ultimo anno hanno deciso di acquistare online almeno un prodotto a cui erano interessati: questa enorme quantità di persone completamente digiune degli acquisti online ha fatto aumentare a dismisura lea tendenza di acquistare online, in particolare dopo che un numero molto sostanzioso di utenti ha deciso di tornare ad acquistare online, di farlo ormai con regolarità.
Aspetti da considerare per iniziare il commercio online
Un commerciante che desidera portare online la propria attività deve considerare questi aspetti :
L’impatto che ha avuto il coronavirus nel commercio online è stato enorme e alcuni cambiamenti, in particolare quelli relativi al commercio online, sono destinati a restare per lungo tempo, soprattutto dopo che gli utenti hanno trovato nel commercio online una possibilità d’acquisto sicura;
La crescita settimanale delle vendite per i venditori che hanno puntato nel migliore dei modi possibili nel commercio online;
Il bisogno di avere recensioni online dei prodotti che si ha intenzione di vendere perché, sempre più, gli utenti hanno mostrato il bisogno di comprendere la natura di un prodotto prima di acquistarlo;
L’utente che comincia il suo commercio online ha bisogno di sapere gli interessi, i gusti e i bisogni che mostrano gli utenti che presentano esigenze che, in base a quanto presenta il suo tipo di commercio, possono essere soddisfatte tramite il commercio online, rispondendo alla richiesta in modo ottimale ;
Comprendere la tipologia di acquisto con cui il commercio online si confronta, una tipologia “clicca e ritira”
che ha regole proprie, alle quali bisogna inevitabilmente adattarsi.
Con il coronavirus le persone, affidandosi al commercio online:
Hanno effettuato uno shopping comodo;
Hanno acquistato i loro prodotti in perfetta sicurezza;
Hanno effettuato i loro primi acquisti online.
Recensioni online in aumento
Nel cominciare il proprio commercio online, bisogna considerare che un numero enorme di italiani rispetto al passato ha deciso di affidarsi alle recensioni online : ben il 34% in più rispetto al passato è la percentuale che suggella come i prodotti abbiano bisogno di descrizioni accurate attraverso le quali i venditori possano presentare i loro prodotti agli utenti interessati.
È un aspetto da considerare perché durante le fasi più acute del coronavirus, quando il commercio online ha raggiunto crescite superiori al 100% rispetto alla media degli anni precedenti, molte persone erano ancora insicure dei prodotti che avrebbero acquistato e di conseguenza hanno cercato spesso recensioni che potessero in qualche modo rassicurarle sulla qualità dei prodotti.
Clicca e ritira
Bisogna comprendere a fondo le caratteristiche del commercio online che poggiano sulla pratica del clicca e ritira. Di conseguenza il venditore deve ben considerare la modalità prevista dalla consegna e il momento in cui l’utente che ha scelto il suo prodotto si trova a ordinarlo su internet.
Un ruolo fondamentale gioca il costo dell’articolo che si è intenzionati a vendere : il commercio online vede una grande concorrenza con cui inevitabilmente il venditore deve fare i conti. Inoltre, la puntualità della consegna, oltre ai costi di spedizione, spinge molti utenti a ordinare nuovamente oppure, al contrario, a non affidarsi più a un venditore piuttosto che a un altro.
Sono aspetti che gli utenti cercano nelle recensioni rilasciate nei prodotti o su un determinato venditore.
La qualità che mostrerà il venditore in ogni momento del suo commercio online porterà automaticamente recensioni positive ai suoi prodotti che consentiranno un incremento notevole dei propri guadagni da questo tipo di commercio.
Commercio online cosa vendere
Nell’ultimo periodo, affidandosi alle statistiche inerenti i prodotti che risultano essere i più venduti tramite il commercio online, si può comprendere quali siano le esigenze che hanno mostrato le persone. È un aspetto molto importante per chi decide di approcciarsi al mondo del commercio online.
A ben vedere, gli articoli più venduti tramite il commercio online, risultano essere quelli di elettronica e informatica. È da considerare che la statistica risulta essere viziata anche e soprattutto dal bisogno enorme di prodotti di questo tipo data l’insorgere della pandemia nell’ultimo anno. Tutti i prodotti necessari allo smart working, per questo motivo hanno avuto una crescita esponenziale in quest’ultimo lasso di tempo.
Tra i prodotti più venduti tramite il commercio online, infatti, si trovano:
Computer;
Tablet;
Tastiere:
Webcam;
Mouse.
L’impossibilità di effettuare esercizi fisici fuori casa oppure nelle varie sale adibite a tali sport ha spinto molte persone a comprare online molti articoli quali cyclette o tapis roulant.
Inoltre, non è affatto da sottovalutare la netta crescita che hanno visto i capi di abbigliamento in quest’ultimo periodo. Le vendite online di questi prodotti si è legata spesso all’acquisto di profumi, ma anche di cosmetici.
Le statistiche evidenziate in precedenza hanno segnalato anche un forte aumento di giochi e ti articoli relativi al giardinaggio.
Si è notato come le statistiche in tutti questi settori hanno mostrato che dopo i primi acquisti effettuati anche su questo tipo di prodotti gli utenti hanno deciso di effettuare ancora ordini con il commercio online.
Normativa commercio elettronico
La “Direttiva sul commercio elettronico” (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 31 dell’8 giugno 2000) emanata nel 2000 come Direttiva 2000/31/CE, chiarisce alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico e va ad integrare la comunicazione della Commissione europea n°157 del 1997.
I punti salienti chiariti dalla normativa sono :
Stabilimento dei prestatori ;
Comunicazioni commerciali ;
Contratti per via elettronica,
Responsabilità degli intermediari atti alla trasmissione dei dati.
Quest’ultimo aspetto, chiarisce la normativa, riguarda i professionisti responsabili delle comunicazioni dell’attività online e la composizione extragiudiziale delle controversie.
Scia commercio elettronico senza deposito
Un nuova tecnica, introdotta da poco tempo, permette al proprietario del commercio elettronico di poter iniziare il commercio senza disporre obbligatoriamente di un deposito : in questo modo i suoi articoli potranno essere inviati direttamente al fornitore.
È un cambiamento molto importante che bisogna considerare. Infatti, questo tipo di gestione non prevede costi aggiuntivi come la gestione del magazzino o la preoccupazione sempre presente di dovere vendere tutta la merce presente.
Questo sistema è chiamato dropshipping (o drop ship o ancora drop shipping). Il prodotto non deve essere posseduto realmente dal venditore nel magazzino. Il venditore, in questo nuova tipologia di vendita online avrà un bisogno notevole di aumentare la pubblicizzazione del prodotto che si intende vendere.
Il drop ship nasce in America ormai più di un decennio fa, e ha visto un aumento esponenziale nell’ultimo periodo anche grazie alle aste che vengono svolte puntualmente online.
Anche in questo caso è opportuno conoscere i rischi che questa pratica di vendita online comporta:
Le percentuali relative al guadagno dell’utente sono molte volte basse, dovute al tipo di strategia applicato, ma anche la tipo di prodotto che si sta vendendo;
C’è il rischio che il prodotto che si sta cercando id vendere nel magazzino in cui si trova possa essere esaurito. Da questo punto di vista è necessario che il venditore che si appresta a sponsorizzare un prodotto online abbia la certezza che quel prodotto sia a tutti gli effetti disponibile nel momento in cui utente mostrerà interesse e procederà con l’acquisto dello stesso;
La concorrenza è enorme e, inevitabilmente, quest’aspetto comporta non sono l’abbassamento dei prezzi del prodotto che si sta cercando di vendere, ma anche una diminuzione del guadagno complessivo che può essere superato dalla strategia applicata che può rilevarsi vincente attraverso l’esperienza che è possibile accumulare.
Commercio online Italia
Osservando le statistiche relative al commercio online nel contesto italiano, è possibile comprendere a fondo l’importanza che ha assunto questo tipo di commercio:
Dal 2016 al 2017 il commercio online ha visto un aumento complessivo del 28%;
Dal 2017 al 2018 il commercio online è cresciuto del 23%;
Dal 2028 al 2019 l’aumento è del 21%;
Dal 2019 al 2020 il commercio online ha visto ancora un aumento del 26%, destinato ancora ad aumentare nell’ultimo fase dell’anno.
Il commercio online italiano ha:
Aumentato la propria sicurezza con leggi mirate intente a salvaguardare ogni aspetto inerente a questo commercio;
Visto l’aumento di utenti enorme nel 2020, dovuto anche al coronavirus;
Fatto i conti con una richiesta sempre più varia da parte degli utenti.
Una persona che decide di effettuare i primi passi nel commercio online non deve assolutamente sottovalutare:
La necessità di mettersi in regola affinché il commercio sia a tutte gli effetti sicuro e legale, pena sanzioni sempre più severe;
Fare i conti con la concorrenza sempre in aumento. Da qui adottare strategie efficaci che comportano il bisogno di recensire al meglio i propri prodotti e un piano promozionale che spinga gli utenti a visitare il proprio sito;
Rispettare il cliente con consegne e descrizioni puntuale in modo da ottenere recensioni alte che, automaticamente, porteranno benefici impensabili al proprio commercio online.
La collaborazione di un Commercialista esperto in fiscalità digitale renderà il vostro commercio online un business sicuro anche sotto il punto di vista amministrativo e fiscale.
Obblighi fiscali per vendere online
Contenuti
E-commerce adempimenti fiscali 2019
La vendita online viene comunemente definita con il termine e-commerce.
Esistono due tipologie di e-commerce:
Il commercio online indiretto, tramite cui vengono venduti beni fisici (oggetti) ;
Il commercio online diretto, tramite cui vengono venduti beni virtuali (film, file musicali, programmi).
Dal punto di vista fiscale, il commercio online indiretto è considerato una cessione di beni mentre il commercio online diretto è considerato una cessione di servizi.
Esiste un’altra classificazione dell’e-commerce, stilata sulla base del destinatario a cui è rivolta la vendita:
Business to Business (B2B), in cui i soggetti che effettuano gli scambi sono imprese ;
Business to Consumer (B2C), in cui la vendita è rivolta ad un consumatore privato ;
Consumer to Consumer (C2C), in cui la compravendita online avviene tra utenti sul web.
L’e-commerce B2C, che prevede la vendita online ad un consumatore privato, non ha l’obbligo fiscale di emissione di una fattura, se non dopo richiesta del cliente al momento dell’acquisto del prodotto.
Inoltre, il B2C non ha nemmeno l’obbligo fiscale di emissione di uno scontrino o di una ricevuta.
Il commercio online offerto ai privati, dunque, non prevede l’obbligo di emissione di alcun documento fiscale.
L’unico obbligo fiscale di chi decide di aprire uno shop online è l’annotazione del totale delle operazioni effettuate giornalmente nell’apposito registro dei corrispettivi. Se il cliente, invece, richiede la fattura o il titolare dello shop decide di emetterla per questioni amministrative, come ad esempio l’evitare complicanze nei resi, c’è l’obbligo fiscale di annotazione nel registro delle fatture emesse.
Chi decide di vendere online, dunque, dovrà inserire nel proprio sito un form in cui il cliente potrà rilasciare i dati necessari all’emissione di una fattura, anche se essa non è obbligatoria.
E-COMMERCE ADEMPIMENTI FISCALI 2019
Gli obblighi fiscali della vendita online sono stati recentemente modificati dalla legge di stabilità del 2019.
La nuova normativa riguardante il commercio online diretto prevede che:
I titolari di un’attività di vendita online con un fatturato al di sotto di 10.000 euro, hanno l’obbligo fiscale di applicare l’IVA dello Stato in cui sono stabiliti. Il titolare non dovrà identificarsi nello Stato in cui opera ma potrà riferirsi allo sportello unico del cosiddetto MOSS (Mini One Stop Shop), che gli consentirà di assolvere l’IVA in un unico Stato dell’Unione Europea ;
L’obbligo della conservazione dei documenti fiscali nel tempo di 10 anni è abolito per chi opera in regime MOSS ; ogni stato membro indicherà il limite temporale entro cui conservare i documenti fiscali ;
L’obbligo fiscale di fatturazione viene abolito negli Stati membri ; dunque, chi opera in regime MOSS, potrà fatturare seguendo le regole del proprio Stato.
Il MOSS è un regime di tassazione introdotto per semplificare le nuove regole di modifica del luogo di tassazione dell’IVA. Il MOSS evita al titolare di identificarsi presso ogni Stato del consumatore per aderire ai suoi obblighi fiscali.
Con il MOSS, il titolare, per vendere online, trasmetterà in maniera telematica le proprie dichiarazioni di IVA ed effettuerà i versamenti solamente nel proprio Stato.
La nuova normativa riguardante il commercio online indiretto, invece, prevede:
L’eliminazione delle soglie previste da ogni Stato dell’Unione Europea, comprese tra i 35.000 euro e i 100.000 euro all’anno. L’eliminazione di queste soglie consente ai titolari di vendita online di aderire al regime MOSS ;
La modifica delle norme per le imprese, che prevede che se il valore delle vendite internazionali è inferiore ai 10.000 euro l’anno, le imprese potranno applicare l’IVA in vigore nel proprio paese di origine.
Approfondisci: Adempimenti fiscali ecommerce
Commercio elettronico aspetti fiscali 2019
Secondo la nuova normativa che regolarizza gli obblighi fiscali dei titolari di vendita online, la compravendita rivolta ai consumatori privati residenti in un altro paese dell’Unione Europea prevede l’applicazione dell’IVA del paese il cui il consumatore privato risiede.
Il titolare di e-commerce che si rivolge ai clienti del mercato europeo online, dunque, è obbligato a:
Aprire una partita IVA in ciascun paese ;
Aderire al regime MOSS, in modo tale da non dover identificarsi in ogni Stato in cui i clienti risiedono.
Un’altra modifica apportata dalla legge di stabilità riguarda la Web Tax, che è un’imposta che colpisce i grandi e-commerce come Amazon, i quali operano nella nostra nazione senza adempiere ai corretti obblighi fiscali.
La nuova Web Tax verrà applicata:
Alle imprese che superano il reddito di 750 milioni di euro ;
Alle imprese che possiedono un fatturato di servizi digitali in Italia non inferiore ai 5,5 milioni di euro.
La Web Tax del 2019 prevede l’obbligo fiscale di un’imposta del 3% sui ricavi tassabili realizzati in ogni trimestre. Le imprese italiane clienti delle imprese multinazionali online, dunque, dovranno trattenere sulle fatture la tassa del 3% e versarla al fisco.
L’e-commerce è un nuovo tipo di business online in rapida espansione e deve essere ancora regolamentato in maniera definitiva ; per questo, è consigliabile il sostegno di un commercialista che possa aiutare il titolare dello shop ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e burocratici necessari a svolgere regolarmente la propria attività.
Vendita online scontrino o fattura
I titolari di vendita online hanno l’obbligo fiscale di emettere una fattura solamente nei casi di:
Vendita B2B con partita IVA ;
Richiesta da parte del consumatore privato, che potrebbe ad esempio ottenere detrazioni fiscali su particolari prodotti.
Proprio per questo, il titolare di vendita online deve necessariamente inserire, nel sito del proprio e–commerce, un form in cui il cliente potrà inserire i propri dati per richiedere una fattura.
Nel caso di emissione di fattura, la spedizione dei prodotti dovrà essere accompagnata da una nota di consegna.
Lo scontrino fiscale viene emesso solitamente quando si incassa il corrispettivo. Dal 1 gennaio 2020, la nuova normativa prevede che le chiusure giornaliere debbano essere precedute dall’invio all’Agenzia delle Entrate del totale delle vendite del giorno.
Tale normativa ha creato dei fraintendimenti nell’ambito della vendita online: gli e-commerce sono esenti da questa legge per cui non hanno l’obbligo fiscale di emettere uno scontrino elettronico, ma solo di annotare le operazioni effettuate sul registro dei corrispettivi.
Il campo fiscale della vendita online può risultare ostico per coloro che non possiedono un’approfondita conoscenza della materia: l’aiuto di un professionista è fondamentale sia per ridurre i tempi sia per svolgere la propria attività in modo sicuro e corretto.
E-commerce adempimenti fiscali 2020
Gli adempimenti fiscali del 2020 prevedono che l’e-commerce diretto versi l’IVA nel paese di destinazione dei servizi, salvo eccezioni come:
Il non superamento della soglia di 10.000 euro ;
L’adesione al regime MOSS.
Nell’ultimo caso, il titolare di vendita online adempierà ai propri obblighi fiscali aderendo al regime MOSS nel proprio paese.
La normativa fiscale 2020 riguardante, invece, l’e-commerce indiretto prevede che il titolare di vendita online versi l’IVA nel paese di destinazione del bene nei casi in cui nell’anno precedente e nell’anno in corso non abbia superato la soglia di 100.000 euro o la minor soglia prevista da un singolo Stato.
A partire dal 1° gennaio del 2021, verranno introdotti nuovi obblighi fiscali per le vendita a distanza:
Una soglia unica per tutti gli Stati membri (come già disposto per l’e-commerce diretto) e pari a 10.000 euro ; al di sotto di questa cifra, l’IVA è dovuta nel paese dell’e-commerce mentre al di sopra di tale cifra il titolare di vendita online dovrà adempiere agli obblighi fiscali nel paese di destinazione del bene ;
L’estensione del regime MOSS anche all’e-commerce indiretto, sia per le vendite intra-comunitarie sia per le vendite dei beni importati da territorio extra UE; il regime MOSS, anche in questo caso, rimane facoltativo.
Adempimenti burocratici per aprire un e-commerce
Gli adempimenti burocratici e fiscali per chiunque voglia avviare un’attività di vendita online sono i seguenti:
L’apertura di una partita IVA ;
L’iscrizione al Registro delle Imprese ;
L’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate ;
L’iscrizione all’INPS nella categoria commercianti ;
L’invio di una comunicazione tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ;
L’iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System) nel caso in cui si voglia vendere all’estero.
Gli obblighi fiscali per l’apertura di un e-commerce con prestazioni occasionali sono minori, ma questa tipologia di commercio online prevede che:
Il ricavo annuo non sia superiore ai 5.000 euro ;
Siano utilizzate ricevute con ritenuta d’acconto del 20% ;
L’attività sia svolta occasionalmente.
È pensiero comune che l’apertura di partita IVA sia obbligatoria nel caso di superamento di 5.000 euro : in realtà, l’obbligo fiscale di partita IVA è previsto solamente nel caso in cui l’attività sia svolta abitualmente e con costanza.
Gli adempimenti fiscali e burocratici di un e-commerce possono risultare una materia difficile per chiunque non sia esperto. È consigliabile rivolgersi a un commercialista o ad un professionista di fiducia che possa seguire passo dopo passo l’attività e garantire il pieno rispetto di tutti i principi e gli obblighi fiscali previsti per la vendita online.
Vendita online autorizzazioni
Il titolare di un’attività di vendita online deve rispettare i seguenti requisiti:
L’apertura delle posizioni fiscali e previdenziali ;
Il rispetto delle norme previste sulla tipologia di merce venduta;
La comunicazione al Comune del settore merceologico di appartenenza prescelto, così come stabilisce l’articolo 18, comma 4, D.Lgs 114/98 ; trascorsi 30 giorni dall’invio di tale comunicazione, il titolare può iniziare la propria attività di vendita online ;
Adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti ; il mancato pagamento delle tasse potrebbe comportare l’emissione di pesanti sanzioni e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività ;
La richiesta all’ufficio dell’IVA di avviare il codice di attività 52610, che si riferisce al commercio elettronico.
Le autorizzazioni per la vendita online sono essenziali soprattutto per chi decide di conservare la merce in un magazzino di proprietà. In questo caso, sono necessarie le autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita.
Si intendono medie strutture quelle con le seguenti dimensioni :
Una superficie che va da 150 mq a 1.500 mq, con popolazione nel comune inferiore a 10.000 abitanti ;
Una superficie che va da 250 mq a 2.500 mq, con popolazione nel comune superiore a 10.000 abitanti.
Le autorizzazioni per avviare la vendita online, in questo caso, sono rilasciate entro 90 giorni dal deposito al comune della domanda.
Le grandi strutture hanno le seguenti dimensioni:
Una superficie di vendita superiore a 1.500 mq, con popolazione nel comune inferiore ai 10.000 abitanti ;
Una superficie di vendita superiore ai 2.500 mq, con popolazione nel comune superiore ai 10.000 abitanti.
A concedere l’autorizzazione per avviare la vendita online, in questo caso, è una conferenza di servizi indetta dal comune entro 60 giorni dal ricevimento.
Requisiti per vendita online
L’apertura di un’attività di vendita online prevede:
L’investimento di una somma iniziale ;
Le spese di gestione ;
L’adempimento agli obblighi fiscali.
Il consiglio per chi intende vendere online è di rivolgersi ad un commercialista che possa:
Quantificare le tasse da pagare su un fatturato minimo iniziale ;
Consigliare la tipologia di partita IVA più conveniente, a seconda del regime fiscale a cui è possibile aderire ;
Informare il titolare di attività degli obblighi fiscali sull’IVA e sulle altre imposte sia su vendite intra-comunitarie sia su vendite estere.
I requisiti principali sono il pagamento delle imposte previste e l’adempimento di tutti gli obblighi burocratici previsti come la comunicazione al Comune del settore merceologico, la richiesta di avvio del codice di attività e la comunicazione agli enti di riferimento come l’INPS e l’Agenzia delle Entrate.
Avviare un’attività di vendita online non è semplice in quanto equivale all’apertura vera e propria di un negozio, con l’unica differenza che non si tratta di un locale fisico.
Proprio per questo, i titolari di un e-commerce sono esenti da spese come l’affitto, le bollette e il compenso di commessi.
Lo shop online deve necessariamente essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura. Anche in questo caso, è consigliabile affidare le pratiche ad un commercialista esperto.
Per garantire la trasparenza della propria attività di vendita online, un e-commerce deve pubblicare le seguenti informazioni:
La ragione sociale, il nome o la denominazione ;
La partita IVA ;
Il numero di iscrizione al Reparto Economico Amministrativo (REA) o al Registro delle Imprese ;
La sede legale o il domicilio ;
Il capitale sociale nel caso delle società ;
I contatti tramite cui il cliente può comunicare con gli operatori ;
I termini e le condizioni di utilizzo del servizio di e-commerce ;
La politica sulla privacy, al fine di spiegare all’utente la modalità di trattamento dei suoi dati personali ;
La politica sui cookie, al fine di spiegare all’utente le varie tipologie di cookie utilizzati.
Normativa vendite online
Il continuo sviluppo del commercio elettronico, ovvero della vendita sul web di beni e servizi, ha spinto le istituzioni a emanare continue normative per regolamentare il settore, garantendo così i diritti sia del consumatore che delle imprese.
Recentemente la Commissione Europea ha affrontato la questione della vendita online, emanando alcuni provvedimenti per regolare l’e-commerce, al fine di proteggere i consumatori privati e garantire anche gli interessi dei titolari dell’attività.
Nel 2014 è stata emanata la direttiva UE 2011/83/CE volta a tutelare i diritti dei consumatori online.
Tale normativa è valida in tutti e 28 gli stati membri.
Tutti i titolari di vendita online, dunque, devono rispettare i diritti dei consumatori. In particolare:
Ogni consumatore ha il diritto al ripensamento, tramite cui può annullare l’acquisto entro 14 giorni senza dover pagare alcuna penale ;
Il diritto al ripensamento viene aumentato fino a 12 mesi nel caso in cui il consumatore non venga informato di tale possibilità ;
Il titolare dell’attività non può addebitare al consumatore commissioni non dichiarate prima dell’acquisto ;
Gli e-commerce devono essere in regola con la nuova normativa sulla privacy e devono richiedere l’autorizzazione alla conservazione dei dati personali del cliente.
L’apertura di uno shop online non è considerata una prestazione occasionale, in quanto il sito web è disponibile al pubblico 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. Per cui, il titolare deve adempiere agli obblighi fiscali e burocratici di un’attività commerciale vera e propria.
Obblighi per vendere online
Il titolare di vendita online deve adempiere ad alcuni obblighi che non riguardano solamente l’ambito fiscale o burocratico.
Esistono obblighi anche riguardo l’invio di comunicazioni al consumatore e la presenza di specifiche informazioni sul sito.
La normativa prevede l’obbligo di dare una certa quantità di informazioni al cliente sin dal primo invio di comunicazioni telematiche. In particolare, il venditore deve specificare:
La natura commerciale delle comunicazioni inviate al cliente e il mittente ;
La natura promozionale delle comunicazioni con le relative condizioni di accesso.
Se il venditore invia al cliente delle e-mail non sollecitate, non richieste del consumatore stesso e non contenenti comunicazioni commerciali, ha l’obbligo di:
Specificare la natura non commerciale della comunicazione ;
Indicare che il cliente può opporsi in qualsiasi momenti all’invio di tali comunicazioni.
Inoltre, la legge italiana considera illecita l’immissione automatica dei cookies nel sistema informatico dell’utente. Sono previste delle sanzioni in denaro per tutti i titolari di vendita online che violeranno questi obblighi.
Nel caso di e-commerce B2C, le normative sulla tutela del consumatore impongono di specificare al cliente, nei termini e nelle condizioni del sito web, una serie di informazioni, quali:
La descrizione del servizio di vendita online e le sue caratteristiche principali ;
Le informazioni di identificazione dell’e-commerce e i contatti ;
Le modalità di pagamento, di spedizione e di consegna ;
Le informazioni sui diritti del consumatore come il diritto di recesso ;
Le politiche sul reso, sul rimborso o sulla sostituzione degli acquisti.
Fiscalità online ecommerce, dropshipping e affiliate marketing
Per quanto invece riguarda la fiscalità digitale di e-commerce in dropshipping, queste attività sono tenute al pagamento della Web Tax?
Molto dipende dalla configurazione dell’e-commerce e/o del dropshipping in questione.
Nel caso, ad esempio, di aziende che incontrino i requisiti per usufruire di regime forfettario, non è previsto il pagamento della Digital Tax; al contrario si applica un’imposta sostitutiva che per i primi 5 anni di attività è fissa al 5%, mentre torna ad equipararsi alle imposte ordinarie (15%) solo a partire dal sesto anno.
Anche nel caso del dropshipping il criterio di base riguarda la provenienza e la destinazione delle merci, e soprattutto se la transazione commerciale ha carattere B2B (business-to-business, da un’azienda produttrice a una realtà commerciale o fornitore di servizi) oppure B2B (business-to-consumer, dall’azienda produttrice al consumatore finale).
FISCALITÀ AFFILIATE MARKETING
Discorso analogo vale per la fiscalità digitale dell’affiliate marketing ovvero delle affiliazioni : in questo caso il Fisco stabilisce un’equiparazione fra l’affiliate marketing e le attività di mediazione, che prevede, nel caso in cui l’attività sia svolta in modo continuativo, l’applicazione di apposito regime IVA.
Se però i guadagni maturati con le affiliazioni non superano la soglia annuale di 65.000 euro si può ricorrere anche in questo caso a regime forfettario, che prevede imposta sostitutiva del 5% ed esonera dal versamento della Digital Tax (salvo nuove modifiche di ordine comunitario).
Qui puoi approfondire tutto sulle imposte dell’affiliate marketing
FISCALITÀ DELLA PUBBLICITÀ ONLINE
Anche la pubblicità online e l’advertising (qualora non ricadano sotto l’egida dell’affiliate marketing) sono soggetti naturalmente a tassazione, in quanto facenti parte di un discorso più ampio sulla fiscalità digitale.
Nel caso di vendita di spazi pubblicitari virtuali, infatti, si presuppone la loro costante presenza sul Web, e quindi il carattere continuativo che non rende la pubblicità online equivalente al lavoro occasionale o alla prestazione autonoma.
La Digital Tax, però, fa riferimento nello specifico a “forme di pubblicità” presentate agli utenti attraverso l’uso dell’interfaccia digitale di riferimento e potrebbe, quindi, essere effettivamente applicabile alla pubblicità online, nel caso in cui quest’ultima raggiunga un volume di introiti così elevato da giustificare la presenza di imposta.
Resta infatti invariata la soglia minima al superamento della quale scatta l’obbligo di trattenuta Digital Tax, ma solo e soltanto nel caso in cui la fiscalità digitale superi i 5,5 milioni di euro maturati nel corso dell’anno solare di riferimento.
Ecommerce: come funziona il regime IVA OSS?
Il regime OSS (One Stop Shop) entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2021 gli operatori Ue o Extra-UE. Il D.Lgs. n. 83/2021 recepisce le novità sul commercio elettronico.
Il nuovo regime opzionale OSS è entrato in vigore il 1° luglio 2021, per gli operatori che effettuano vendite di beni o servizi verso privati consumatori oltre la soglia di 10.000 euro.
Il D.Lgs. n. 83/2021 ha recepito nel nostro ordinamento gli articoli 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue. Tali disposizioni rientrano nel novero delle misure volte a rimodulare la disciplina Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.
Con l’adozione del regime opzionale IVA OSS l’Italia da attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.
L’entrata in vigore del regime OSS (originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1°gennaio 2021), è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. In buona sostanza il regime OSS rappresenta il sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ricomprende le seguenti fattispecie:
• Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
• Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
• Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
• Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Sostanzialmente, la principale novità di questo regime sta nel fatto che per l’operatore economico è possibile effettuare la registrazione telematica Iva in un solo Stato UE per tutte le vendite a distanza di beni/servizi effettuate nei confronti dei consumatori privati. Tale adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica trimestrale unica ai fini IVA.
L’adesione al regime Iva OSS rappresenta una misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per il regime speciale non sono tenuti ad identificarsi ai fini Iva in tutti gli Stati membri di consumo per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta ivi dovuta, ma devono presentare un’unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri di consumo.
Il Luogo Impositivo Delle Vendite Di Beni E Servizi A Privati Consumatori UE
L’articolo 2, Direttiva 2017/2455/UE, come recepito dall’articolo 2, D.Lgs. n. 83/2021, ha superato, con effetto dal 1° luglio 2021, il previgente sistema che prevedeva la realizzazione di una cessione interna nello Stato membro di destinazione dei beni al superamento della soglia annua (pari a 100.000 euro, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito dallo Stato membro di destinazione), fissando – nell’articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. n. 331/1993 – un’unica soglia di 10.000 euro complessivi, al netto dell’Iva, da intendere come comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore. Se, nel corso dell’anno, il predetto limite viene superato si applica il principio di imposizione a destinazione; in caso contrario, e sempreché il fornitore non opti per l’imposizione nello Stato membro di destinazione, la cessione è interna allo Stato membro di origine, da dove i beni partono a destinazione del cessionario.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2021 precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, in linea con la previsione contenuta nell’articolo 14, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.
Tabella Riepilogo: Criteri Territorialità Cessione Di Beni E Prestazione Di Servizi B2C
SOGLIA ANNUA DI RILEVANZA TERRITORIALITA’ IVA
< 10.000 euro, al netto dell’Iva Iva nel Paese di origine, salvo opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione
> 10.000 euro, al netto dell’Iva Iva nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini Iva o adesione al regime OSS
Tabella riepilogo: criteri territorialità cessione di beni e prestazione di servizi B2C
Che Cos’è Il Regime IVA OSS?
Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.
Che Cos’è Il Regime IVA IOSS?
Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.
Quali Sono I Vantaggi Di OSS E IOSS?
OSS e IOSS sono due regimi opzionali di sportello unico che semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
• Identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
• Dichiarare e pagare l’IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un’unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
• Relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.
Chi Può Utilizzare Il Regime OSS?
Il regime OSS UE può essere utilizzato da:
• Un soggetto passivo stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per:
• servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito,
• vendite a distanza intra-UE di beni.
I servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui è stabilito il fornitore devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro. Le vendite a distanza intra-UE sono le vendite nelle quali le merci situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell’UE o sono state importate nell’UE prima della vendita.
Un soggetto passivo non stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per vendite a distanza intra-UE di beni.
• Un’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o in un Paese terzo) che facilita la fornitura di merci tramite questa interfaccia (il cosiddetto deemed supplier) per:
• vendite a distanza intra-UE di beni,
• forniture nazionali di beni.
Le forniture nazionali di merci, vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un’interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE.
Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.
Chi Può Utilizzare Il Regime OSS Extra UE E Per Quali Forniture?
Il regime Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell’UE, cioè da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell’UE. Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE.
Il regime Non UE riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell’UE. Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture di servizi nell’UE.
Esempio:
Un fornitore non stabilito nell’UE è registrato ai fini IVA in Germania. Lo stesso fornitore presta anche servizi relativi a beni immobili situati in Germania, Francia e Ungheria a clienti in questi Stati membri. Il fornitore sceglie di utilizzare il regime non UE in Francia (Stato membro di identificazione). Egli deve pertanto dichiarare e pagare l’IVA su tutte le forniture di servizi che rientrano nel regime tramite l’OSS in Francia. Non può scegliere di dichiarare le forniture di questi servizi immobiliari in Germania tramite la sua dichiarazione IVA tedesca.
Come Deve Essere Calcolato Il Limite Di 10.000 Euro Da Parte Del Soggetto Passivo Per Il Regime OSS?
La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell’intero territorio della UE.
Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59 quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: “l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato” .
In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno 2021. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/052021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.
La Registrazione Dell’operatore Economico: Le Variabili
Come Si Assolve L’IVA Oltre I 10mila Euro Di Operazioni Verso Consumatori Finali UE?
Gli operatori economici che superano la soglia di 10.000 euro, per gli obblighi Iva possono seguire due strade:
• Identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati in cui sono situati i consumatori finali a cui vengono effettuate le vendite;
• Assolvere direttamente nello stato i identificazione Iva la liquidazione trimestrale dell’Iva, tramite il regime speciale OSS.
Il regime speciale OSS permette una notevole “semplificazione” in quanto permette agli operatori economici di evitare di registrarsi in tutti i Paesi presso cui vendono. In pratica il soggetto passivo Iva che decide di usufruire del regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, quello in cui si è identificato ai fini IVA. In particolare, lo Stato di identificazione del soggetto passivo cambia a seconda dello schema utilizzato. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, le fattispecie a cui è possibile incorrere sono le seguenti:
Operatore non UE: il soggetto passivo (non stabilito e non dotato di stabile organizzazione in UE) ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione Iva (art. 74-quinquies co. 1 DPR n. 633/72);
• Operatore UE: il soggetto passivo è considerato identificato nello Stato UE in cui è ivi stabilito. La normativa prevede che anche l’operatore non UE può applicare lo schema UE per dichiarare vendite a distanza di beni intra-UE. In questo caso lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono spediti/trasportati verso il consumatore finale (art. 74-sexies co. 1 DPR n. 633/72);
• Schema di importazione: il fornitore, soggetto passivo extra-UE, se stabilito in un Paese con il quale la UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può ricorrere al regime IOSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, l’operatore ha bisogno di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.
Come Avviene La Registrazione Telematica?
La registrazione telematica dell’operatore deve essere effettuata da un portale web appositamente predisposto dagli Stati membri UE. Il sistema telematico trasmette poi i dati alle amministrazioni finanziarie degli altri Stati UE. Per gli operatori UE è previsto il mantenimento dello stesso identificativo Iva originario, mentre per lo schema di importazione l’operatore riceverà apposito numero identificativo Iva.
Dichiarazione Iva OSS E Versamento Dell’imposta
La dichiarazione Iva OSS deve essere presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. La dichiarazione Iva deve essere presentata anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre oggetto di comunicazione. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo gli schemi Ue e non-Ue, mensile con lo schema d’importazione.
I soggetti registrati al regime speciale OSS presentano, direttamente o tramite un intermediario abilitato, una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, anche nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi digitali. La dichiarazione deve contenere:
• Il numero di identificazione;
• L’ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;
• Le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
• L’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
• Per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri:
• L’ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza;
• Il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall’euro, la dichiarazione trimestrale deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE (art. 74-quinquies co. 7 DPR n. 633/72):
• L’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
• Il primo giorno successivo di pubblicazione, in mancanza del dato precedente.
Il Versamento Dell’Iva
Il soggetto passivo deve versare l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.
Cause Di Esclusione Dal Regime OSS
L’esclusione dal regime speciale è disposta quando il soggetto passivo (art. 74-quinquies co. 5 del DPR n. 633/72):
• Comunica di non fornire più servizi digitali;
• Si presume che abbia cessato l’attività di fornitura di servizi digitali;
• Non soddisfa più i requisiti richiesti per il regime speciale;
• Persiste a non osservare le disposizioni che disciplinano il regime speciale, il che si verifica in almeno uno sei seguenti casi (Circolare n. 22/E/2016):
• Sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per la trasmissione della dichiarazione relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e la dichiarazione Iva per ciascuno dei suddetti trimestri non è stata presentata entro 10 giorni dall’emissione del sollecito;
• Sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e l’intero importo non è stato versato entro 10 giorni dal ricevimento di ciascun sollecito, a meno che l’importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a 100,00 euro;
• Il soggetto passivo non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione o di consumo la documentazione, per via elettronica, entro un mese da un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione.
Regime OSS Ed Esonero Dalla Fatturazione Delle Operazioni
Un aspetto importante collegato al regime OSS, in commento, riguarda la necessità, per fornitori e piattaforme di vendita a distanza, di conservare i dati delle operazioni effettuate. Infatti, tra le semplificazioni che derivano dall’applicazione dei regimi speciali (UE, extra-UE e di importazione) si colloca l’esonero dall’obbligo di fatturazione (salvo la possibilità per gli Stati membri di disporre diversamente). L’applicazione del regime opzione OSS (e IOSS), infatti, permette di tenere traccia dell’operazione effettuata attraverso il portale telematico. Tale tracciamento può essere seguito e monitorato direttamente delle amministrazioni finanziarie degli Stati coinvolti, in modo da comunicare e scambiarsi i dati utili alle attività di accertamento e controllo delle operazioni.
Questo significa che, comunque, l’operatore deve effettuare nei termini la registrazione contabile dell’operazione e la conservazione dei dati rilevanti. In particolare, la normativa prevede che la documentazione delle operazioni debba essere conservata sino al termine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e sia fornita in formato elettronico, su richiesta, alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
Entrando nel dettaglio, l’articolo 63-quater del Regolamento UE 2019/2026 si applica a tutti i soggetti passivi che hanno scelto di avvalersi di uno dei regimi speciali tra il regime UE, non UE e d’importazione, ma si applica anche alle piattaforme elettroniche soggette al regime di cui all’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112. Sulla base di questa normativa, il soggetto passivo che effettua l’attività di facilitazione della cessione attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica deve essere considerato quale fornitore effettivo di beni ai fini dell’Iva. Pertanto, la piattaforma elettronica assume i diritti e gli obblighi relativi all’Iva del fornitore indiretto in relazione alla cessione a favore dell’acquirente.
Dove Posso Trovare Le Aliquote Iva Presenti In Europa?
Puoi trovare il link al database dell’UE delle aliquote Iva al link seguente:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html
