Rappresentante Fiscale: figura, nomina e adempimenti

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La disciplina del rappresentante fiscale IVA del soggetto non residente è dettata dall’articolo 17 del DPR n. 633/72. Un soggetto non residente che effettua in Italia operazioni rilevanti IVA, può adempiere ai relativi obblighi o diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Questo in alternativa alla sua identificazione diretta nel nostro Paese.

In questo articolo voglio parlarti della figura del rappresentante fiscale italiano di soggetto estero. Si tratta di una figura necessaria quando un’impresa non residente si trova a dover compiere operazioni imponibili Iva in Italia. In questo caso l’impresa estera può trovarsi nella situazione in cui diventa necessario identificarsi direttamente in Italia.

L’identificazione diretta ai fini Iva in Italia di un soggetto non residente è una procedura alternativa alla possibilità di nominare in Italia il proprio rappresentante fiscale ai fini Iva.

Il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero è un operatore (persona fisica o società), incaricato di adempiere a tutti gli adempimenti Iva in Italia del soggetto estero. Sostanzialmente, si opera attraverso un contratto di mandato. Da evidenziare che, la nomina del rappresentante fiscale per gli operatori non residenti, che intrattengono rapporti con l’Italia, e che non sono dotati di una stabile organizzazione, è obbligatoria. La norma di riferimento è l’articolo 17secondo comma, del DPR n. 633/72.

Attraverso la figura del rappresentante fiscale, quindi, gli operatori economici non residenti hanno la possibilità di adempiere agli obblighi in materia di Iva per le operazioni rielevanti in Italia. Pensa, ad esempio, alle situazioni che si possono creare con gli e-commerce, oppure nel caso di aziende multinazionali che operano su più mercati. Vediamo, quindi, in questo articolo tutte le informazioni utili per adempiere agli obblighi Iva in Italia attraverso la figura del rappresentante fiscale.