Servizi
Servizio Holding
Come costituire una Holding requisiti costi e dove conviene aprirla
La Holding si costituisce per atto pubblico; uno degli elementi fondamentali della sua costituzione riguarda la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e del modello di governance secondo cui strutturarla.
Una Holding potrà avere la veste giuridica di :
• Società semplice ;
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice
• Società a responsabilità limitata ;
• Società per azioni
• Società in accomandita per azioni.
I costi per la costituzione della Holding sono strettamente correlati al tipo di forma giuridica scelto oltre ai costi derivanti dalla stesura dello statuto aziendale.
COSTITUIRE UNA HOLDING: REQUISITI
Ai fini della nascita di una Holding, a seconda del Paese dove si vuole costituire, si devono necessariamente rispettare una serie di requisiti legali.
I più diffusi nelle varie giurisdizioni sono :
• Obbligo della redazione di uno Statuto e della scelta del codice Ateco (codice di appartenenza ad una determinata categoria) ;
• Possesso da parte della società capogruppo del 50% e più dei diritti di voto nelle sue controllate ;
• La società madre (capogruppo) deve essere membro della controllata con diritto di nominare e rimuovere la maggioranza dei membri della società figlia
• in base a specifici accordi con gli altri azionisti, la società capogruppo dovrà controllare la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea della controllata.
In alcune Nazioni lo Statuto della holding è sottoposto ad alcuni vincoli di forma e di contenuto, così come sono previste alcune indicazioni obbligatorie nella definizione del codice di attività. La scelta relativa alla denominazione della società è invece del tutto discrezionale: non è infatti neanche obbligatorio che si faccia riferimento, nel nome, alla sua natura di Holding.
DOVE COSTITUIRE UNA HOLDING PER AZZERARE I COSTI
Come abbiamo visto le possibilità di risparmiare costituendo una Holding sono davvero molte, soprattutto sotto l’aspetto fiscale; alcune nazioni, tra cui proprio l’Italia, offrono la possibilità di risparmiare grazie alla PEX solo dopo un anno di possesso della partecipazione e/o in relazione alla % di partecipazione.
In alcuni paesi come Olanda, Inghilterra, Bulgaria e Irlanda esiste la possibilità di ottenere sin dalla costituzione della Holding questo beneficio fiscale, con l’unico vincolo dato dall’impossibilità di collocazione di una o più delle società figlie in un paradiso fiscale ; in questo caso entrerebbe in scena la c.d. C.F.C. (Controlled Foreign Company) la quale sancisce che che i dividendi prodotti dalle società figlie localizzate in un Paradiso Fiscale, sono tassati in capo alla Holding Company con aliquota ordinaria (tassazione sul 100% dell’imponibile).
IN QUALE PAESE LOCALIZZARE LA HOLDING?
Altro fattore da considerare nella scelta del Paese in cui costituire una società Holding Estera, sono i Trattati fiscali e Convenzione contro le doppie Imposizioni, in quanto esistono Paesi che trattengono una quota, a tiolo di “ritenuta fiscale”, sugli utili espatriati ; potrebbe, inoltre, aprirsi la possibilità che la ritenuta possa essere ridotta notevolmente, in alcuni casi addirittura azzerata, se il paese scelto per la costituzione della vostra Holding ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni.
Infine anche la residenza fiscale dei soci di maggioranza sarà fattore determinante per la scelta migliore sulla collocazione della Holding.
Ricordate che un’ottima pianificazione può rendere inattaccabile l’imprenditore sotto ogni aspetto mentre una gestione sommaria, soprattutto nella parte iniziale della costituzione della società, a maggior ragione se si tratta di una Holding, vi farà sicuramente partire con il piede sbagliato.
HOLDING IN LUSSEMBURGO
Molte società optano per il Lussemburgo come sede delle proprie Holding ; cerchiamo di capire meglio il perché di queste scelte, sempre più in aumento da parte di imprenditori italiani e non.
I principali vantaggi nella costituzione di una Holding lussemburghese sono :
• Maggiori esenzioni fiscali : è esente da imposte sulle plusvalenze, imposte sul patrimonio netto e ritenute alla fonte nella maggior parte dei casi ;
• Facile registrazione con un solo azionista richiesto : può essere costituita da uno o più investitori, che possono essere residenti o non residenti, persone fisiche o giuridiche ;
• Privacy con azionisti non nominati in nessun documento pubblico ;
• Possibilità per chiunque, indipendentemente dalla propria residenza, di registrare una Holding ;
• Società di partecipazione governate dal Registro delle Imprese e del commercio lussemburghese.
COSTITUIRE UNA HOLDING IN LUSSEMBURGO
Il capitale sociale minimo per una Holding lussemburghese è pari a 30mila euro o l’equivalente in un’altra valuta diversa dall’euro.
Il minimo pagato deve essere il 25% del valore totale del capitale azionario.
TASSAZIONE SULLE HOLDING IN LUSSEMBURGO
• Le Holding lussemburghesi non pagano imposte sulle plusvalenze.
• Esiste un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (CIT) che è pari al 21%. Inoltre, le aziende devono pagare 4% nel fondo di disoccupazione del governo : ciò significa che il CIT totale costa mediamente alle aziende il 21.84%.
• I contributi di condivisione sono soggetti a un obbligo di registrazione dello 0.6% e a una tassa di trascrizione pari allo 0.5%.
• Altri contributi della società sono soggetti a un obbligo di registrazione pari al 6% e a una tassa di trascrizione dell’1% (4% per la città di Lussemburgo).
• La commissione di rinnovo annuale richiesta per una H le aziende non sono inserite nel registro pubblico.
• Non è prevista la divulgazione pubblica degli azionisti ;
• La commissione di rinnovo annuale di una Holding in Lussemburgo è di 6.400 CHF.
Infine, ma non di minore importanza, va detto che il tempo stimato per la costituzione di una Holding in Lussemburgo è di circa una settimana : impensabile nel nostro paese!
Affidarvi ad un fiscalista esperto vi agevolerà sia nella scelta più adatta della forma giuridica, tenendo conto di tutti i parametri della costituzione e della giurisprudenza ad essi associati, sia nella collocazione della società, in modo da sfruttare realmente questa particolare e delicata forma societaria ed evitarvi di perdere opportunità vantaggiose o, addirittura, sortire l’effetto contrario.
Se avete intenzione di costituire una Holding o se ne possedete una ma pensate di poterla sfruttare meglio e non sapete come, contattateci per una consulenza personalizzata e analizzeremo a fondo la vostra posizione.
Cash Pooling cos’è come funziona tipologie aspetti fiscali e vantaggi
Analisi e gestione dei flussi permettono l’ottimizzazione delle risorse finanziarie dei gruppi imprenditoriali nazionali ed internazionali ; attraverso il Cash Pooling viene data l’opportunità di accentrare, virtualmente o effettivamente, la gestione finanziaria di tutte le società facenti parte di un gruppo su una sola di esse, diminuendo i rischi di diseconomie e migliorando i rapporti interbancari del completo gruppo, oltre ad abbattere la totalità dei costi relativi alla gestione finanziaria.
Ampiamente sfruttato dalla maggior parte dei gruppi imprenditoriali a livello mondiale, il Cash Pooling è uno strumento poco adottato in Italia fondamentalmente per due principali motivi :
• Poca conoscenza dell’applicazione
• Complicata gestione
COME FUNZIONA IL CASH POOLING
In sostanza viene conferito un mandato alla società capogruppo, denominata Pooler, la quale spesso è localizzata in paesi nei quali si beneficia di un regime fiscale privilegiato, affinché possa stipulare un accordo con un gruppo bancario o finanziario presso il quale verrà aperto e gestito un conto corrente su cui lavoreranno congiuntamente i flussi provenienti dalle società del gruppo.
Attraverso questo conto verranno effettuate le principali movimentazioni finanziarie di tutte le società del gruppo :
• Trasferimento dei saldi ;
• Operazioni di cassa ;
• Saldo degli eventuali scoperti.
STIPULARE UN CONTRATTO DI CASH POOLING
Al fine di attivare un Cash Pooling , verrà stipulato un contratto (accordo) tra le parti, ossia la società sulla quale verranno accentrate le risorse finanziarie e le altre consociate.
Nel contratto verranno specificate :
• Strutturazione dinamica della tesoreria di gruppo ;
• Controllo costante delle necessità finanziarie delle singole società ;
• Possibilità di copertura di situazioni in deficit senza ricorrere alle banche ;
• Riduzione del margine di indebitamento del gruppo ;
• Riduzione del carico fiscale per la totalità del gruppo.
CHI FA PARTE DELL’ACCORDO DI CASH POOLING
I soggetti interessati all’operazione, quindi, sono i seguenti :
• Pooler : la società che si occupa della gestione delle disponibilità finanziarie di tutte le società facenti parte del gruppo, accentrando i rapporti con gli enti creditizi ;
• Consociate: sono le società del gruppo che aderiscono all’accordo(oltre al pooler);
• L’istituto di credito : l’istituto presso il quale viene acceso il conto corrente del gruppo (poolaccount).
TIPOLOGIE DI CASH POOLING
La scelta del sistema di Cash Pooling più adatto non dipende unicamente dalle scelte delle società ma anche dalle caratteristiche stesse del gruppo cui fanno parte :
• Numero di nazioni coinvolte ;
• Presenza di valute diverse ;
• Presenza di istituti bancari diversi a servizio del gruppo.
Inoltre sono determinanti fattori esterni come i regolamenti e le normative dei paesi coinvolti nell’operazione.
Principalmente le forme di Cash Pooling sono due :
• Notional cash pooling (NCP) compensazione degli interessi
• Zero balance system ZBS – azzeramento dei saldi
NOTIONAL CASH POOLING
Più efficiente e meno dispendiosa del ZBS ma non sempre attuabile perché le norme fiscali e bancarie di alcuni paesi non la permettono.
In una NCP non avviene una vera movimentazione fisica del denaro; tutti i saldi dei conti vengono compensati algebricamente con l’ausilio di programmi informatici che permettono di monitorare quotidianamente la situazione di cassa.
Su questa base viene calcolato l’interesse passivo o attivo relativo alla posizione netta e non alle posizioni delle singole società che, pur restando aperte, non maturano nessun interesse .
ZERO BALANCE SYSTEM
Nel caso di zero balance system, una singola società del gruppo (pooler) gestisce un conto corrente accentrato (pool account), sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti di tutte le altre società.
Sarà, quindi il pooler a gestire il fabbisogno finanziario di ognuna di esse, accentrando anche la gestione dei rapporti con gli enti creditori ; il pooler , inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi attivi e passivi derivanti dalla somma di ciascuna società del gruppo ed inviare un estratto conto ai partecipanti del pool.
NOTIONAL CASH POOLING IN ITALIA
Largamente sfruttata in Inghilterra, questa forma di Cash Pooling non è adottabile in Italia, a causa del divieto legale di compensazione dei debiti e dei crediti e dell’obbligo da parte delle banche del calcolo di interessi, attivi e passivi, sui saldi giornalieri di ogni conto.
Nei paesi dove non è applicabile, come Italia e Spagna, sono state sviluppate varianti denominate “Cindarella’s option” la cui più importante è la Zero Balance System che prevede il trasferimento effettivo (reale) giornaliero in un conto centralizzato del saldo attivo e per valuta e la copertura di eventuali saldi negativi.
CASH POOLING VIRTUALE ED EFFETTIVO
Il Cash Pooling può essere virtuale o effettivo:
• Cash Pooling virtuale: non prevede che le liquidità vengano movimentate realmente. Il raggruppamento è puramente virtuale: un software si occupa di compensare i saldi dei conti delle società facenti parte del gruppo, utilizzando un conto virtuale, sulla base del quale si calcolano gli interessi e le compensazioni che fanno capo al pool leader ;
• Cash Pooling effettivo: in questo caso, c’è una effettiva movimentazione di liquidità dai conti delle singole società al conto di accentramento.
All’interno del cash pooling effettivo, la modalità più frequente è quella dello zero balance Cash Pooling, in cui i conti delle singole società facenti parte del gruppo societario, vengono effettivamente svuotati quotidianamente, a fine giornata, a favore del conto di raggruppamento.
LINEE GUIDA SU COME CREARE UN CASH POOLING
Creare un Cash Pooling tra le società facenti parte di un gruppo non è cosa facile e deve necessariamente seguire una fase preparatoria che sia poi in grado di dar vita ad un accordo di cash pooling efficace e vantaggioso.
• Molto utile è procedere ad un vero e proprio inventario del gruppo, perché si abbia una visione chiara della situazione del gruppo stesso
• Molto importante è l’informazione all’interno dei consigli di amministrazione di ogni singola società
Rispettata la fase preliminare, si potrà procedere e compiere uno dietro l’altro tutti i passi necessari per dar vita ad un cash pooling:
• Le singole società del gruppo deliberano, all’interno dei rispettivi consigli d’amministrazione, il contenuto dell’accordo di cash pooling, indicando l’oggetto, la durata, i limiti all’indebitamento, le aliquote per gli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili. Tutti questi dati confluiranno poi nell’accordo di cash pooling.
• Le società del gruppo stipulano un contratto intrasocietario con la società designata per diventare cash pooler. Il contratto in questione contiene:
• Condizioni e limiti di credito
• Concessione di prestiti
• Diritti e doveri di utilizzo
• Modalità di rimborso e di prestito
• Diritti d’informazione
• Termine (eventualmente)
• Ammissione di nuovi partecipanti
• Diritti del pool leader per lo svolgimento della sua attività di tesoriere
• Le società partecipanti conferiscono dunque alla società pool leader il mandato per stipulare un contratto di pool con un istituto finanziario. Si tratta sostanzialmente di un contratto per l’apertura di un conto corrente sul quale far confluire tutti i movimenti dei singoli conti correnti delle singole società partecipanti
• La società pool leader stipula dei contratti di conto corrente non bancario con le singole società partecipanti
ESEMPIO DI CASH POOLING
Presupponiamo che esista un gruppo societario formato dalle società A, B e C.
Le società A e B hanno una situazione finanziaria molto florida e hanno saldi di conto corrente attivi. La società C, invece, ha un saldo di conto corrente passivo e ha bisogno di liquidità.
• In assenza di Cash Pooling, la società C si trova nella necessità di richiedere liquidità ad una banca. In questo modo, però, finirebbe per indebitarsi ulteriormente, dovendo pagare ulteriori interessi sulla liquidità presa in prestito. Oltretutto, vista la sua situazione finanziaria non brillante, sarebbe molto difficile ottenere condizioni vantaggiose per il prestito bancario di cui necessita.
• Se invece il gruppo formato dalle società A, B e C decide di dar vita ad un Cash Pooling, con, poniamo, la società A nel ruolo di cash pooler, questa potrà compensare il saldo negativo della società C attraverso i saldi attivi delle restanti due società, senza che la società C debba ricorrere ad un intervento esterno e quindi ad un ulteriore indebitamento.
Insomma, il meccanismo del Cash Pooling permette di trasferire la liquidità in eccesso da una società del gruppo alla società Cash pooler, la quale dunque potrà utilizzarla a favore di un’altra società del gruppo, evitando che quest’ultima ricorra alle linee di credito.
VANTAGGI DEL CASH POOLING
I principali vantaggi della costituzione di un Cash Pooling sono i seguenti :
• Maggiore efficienza dell’organizzazione dei servizi di tesoreria ;
• Monitoraggio costante e assolvimento delle esigenze finanziarie di ogni singola società facente parte del gruppo ;
• Riduzione e/o contenimento del margine di indebitamento del gruppo ;
• Possibilità di contenimento del carico fiscale in capo alle società del gruppo ;
• Monitoraggio delle operazioni effettuate dalle singole società del gruppo ;
• Migliore e tempestiva rilevazione delle movimentazioni finanziarie relative alla disponibilità societaria, sia in entrata che in uscita ;
• Possibilità concreta di riduzione e/o azzeramento dell’indebitamento societario, con conseguente abbattimento delle inefficienze finanziarie potenzialmente generabili tra le stesse società facenti parte del gruppo.
PRINCIPALI SVANTAGGI DEL CASH POOLING
Il Cash Pooling non si sottrae di certo all’esigenza di essere deciso e avviato solo dopo una fase preliminare accurata e per mezzo di un accordo tra le parti, nella fattispecie le società del gruppo e l’istituto finanziario prescelto, che contenga con precisione tutte le condizioni e le modalità per un suo corretto funzionamento.
Se le società di un gruppo decidono di unire le proprie forze per gestire in maniera unitaria la propria liquidità, dando mandato di tesoreria ad una tra di esse, è abbastanza evidente che le altre società affiliate perdono la propria autonomia economica e la propria flessibilità: ciò porta con sé il rischio che le società partecipanti inizino a trascurare la pianificazione della liquidità.
Se ciò si spingesse abbastanza oltre da indurre una società partecipante a non poter più far fronte al pagamento dei propri debiti, ciò finirebbe per ripercuotersi sull’intero gruppo.
Si parla, in questo caso, di rischio cluster.
Inoltre, il pool leader deve poter esercitare la propria funzione di controllo e monitoraggio della liquidità di tutte le società partecipanti in maniera costante e completa.
Un altro svantaggio del Cash Pooling, almeno per il momento, è l’incertezza giuridica e fiscale che lo accompagna ; benché il Cash Pooling si stia diffondendo sempre di più un po’ in tutto il mondo, esso è ancora molto poco diffuso in Italia e il livello medio di conoscenza su di esso è abbastanza basso.
Le autorità fiscali guardano con sospetto al cash pooling: poiché esso consente ad un gruppo di società di prestarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose, il timore è che dietro il cash pooling si nascondano l’elusione fiscale e la dissimulazione degli utili.
Se però le autorità italiane guardano col sospetto del neofita al cash pooler, cosa che fa sperare in una fase più matura, in alcuni Paesi esso è addirittura vietato e non esiste comunque ancora una disciplina giuridica unica che lo regoli tra i Paesi che lo consentono, neppure a livello europeo.
Per questo, se il cash pooling riguarda società con sede in diversi Paesi, esso dovrà tener conto della legislazione fiscale di ciascuno dei Paesi in questione.
Si possono però enunciare e seguire delle regole generali, per lo più di buon senso per il buon funzionamento del cash pooling:
• È necessario mettere a disposizione dell’autorità fiscale una documentazione completa e chiara ;
• La società cash pooler deve rispettare pienamente il criterio della trasparenza nei confronti delle società partecipanti che hanno il diritto ad una piena informazione sui movimenti della liquidità del gruppo ;
• È necessario rispettare comunque le condizioni del mercato nella gestione dei prestiti interni al gruppo societario, nel rispetto del principio della libera concorrenza ;
CASH POOLING ASPETTI FISCALI
Come abbiamo visto i vantaggi e gli svantaggi dati dalla costituzione di un Cash Pooling sono diversi e vanno ponderati a seconda del tipo di società cui si decide di operare.
Ma sotto l’aspetto fiscale?
Iniziamo col dire che fiscalmente un contratto di Cash Pooling è assoggettato :
• Ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires) ;
• Ai fini delle imposte indirette e dell’Irap ;
• Trattamento fiscale degli interessi attivi e passivi per le singole società che aderiscono all’accordo ;
• Trattamento fiscale della ritenuta sugli interessi ;
• Trattamento fiscale delle commissioni riconosciute al pooler.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CASH POOLING
L’articolo 89, VII comma, del Dpr 917/1986 stabilisce che “per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto”.
Pertanto gli interessi, attivi e passivi, relativi alle società aderenti al Cash Pooling concorreranno alla determinazione del reddito per l’intero ammontare, e non solo al saldo conseguente alla compensazione effettuata, rilevando ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non il saldo, ma i relativi ammontari complessivi.
In sede di dichiarazione dei redditi le singole società aderenti al Cash Pooling saranno tenute a determinare tutti gli interessi attivi e passivi maturati nel periodo d’imposta, ancorché gli stessi siano stati compensati.
REGIME DI DEDUCIBILITÀ NEL CASH POOLING
Per quanto riguarda il regime di deducibilità degli interessi passivi, l’articolo 96 del Tuir, primo comma, prevede che :
“la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. In particolare, per quanto concerne l’applicazione al cash pooling delle disposizioni di cui all’articolo 98 del Tuir (thin capitalization), la circolare n. 11/2005 precisa che “ai fini dell’applicazione della thin capitalization rule, il contratto di zero balance cash pooling non rileva”.
COSTI DI APERTURA E GESTIONE CASH POOLING
Il contratto che da origine ad un accordo di Cash Pooling ha una natura controversa, che lo fanno annoverare tra i contratti misti e quelli atipici rendendo complessa, se non impossibile, una classificazione a priori che non abbia carattere personale.
Per alcuni si tratta di una forma di contratto non bancario, presentando forti peculiarità che rientrano nei finanziamenti, come la compensazione tra gli utili di alcune società e perdite di altre ; per altri rimane principale quello di conto corrente anche se visto da un punto di vista molto generale.
CASH POOLING IN UNICREDIT
Riportiamo, come esempio pratico di un Cash Pooling in ZBS, l’offerta Unicredit, Istituto di Credito tra i più conosciuti ed utilizzati dalle aziende a livello nazionale.
DESCRIZIONE ZERO BALANCE SYSTEM UNICREDIT
“L’”International Zero Balance Cash Pooling” è un servizio offerto a Società appartenenti ad uno stesso Gruppo ed intestatarie di un conto corrente presso Agenzie UniCredit per l’accentramento delle singole posizioni di liquidità sul conto intestato alla Società che svolge le funzioni di tesoreria.
Quest’ultima dovrà risultare intestataria di una apertura di credito in conto corrente nella forma tipica dell’elasticità di cassa (v. Foglio Informativo AC16), unicamente come condizione di accesso al servizio e al suo mantenimento, ma non direttamente collegata all’utilizzo del servizio stesso. Il venir meno, per qualsiasi motivo, della Linea sopracitata comporterà la risoluzione con effetto immediato dell’accordo.
L’”International Zero Balance Cash Pooling” consente di trasferire presso un unico conto corrente (Master Account), automaticamente e giornalmente, il saldo di conti correnti accesi presso banche di diversi Paesi (Participant Accounts).
Dal punto di vista delle banche coinvolte, quella presso la quale è acceso il conto Master (Master Account) viene denominata “Host Bank”, mentre quelle presso le quali sono accesi conti periferici (Participant Accounts) sono denominate “Account Holding Bank” Grazie a questo prodotto un gruppo aziendale internazionale è in grado di accentrare “fisicamente” la liquidità presso un’unica società (la cd. Tesoriera), deputata a gestire le disponibilità e i finanziamenti per tutte le consociate.
E’ possibile realizzare l’”International Zero Balance Cash Pooling” tanto con banche UniCredit quanto con banche terze. Tecnicamente, il trasferimento dei saldi tra i conti delle diverse società avviene attraverso un sistema di scritture tra “conti nostro” in essere tra banche di Paesi diversi. Dal punto di vista contrattuale, vanno formalizzati i rapporti tra le singole banche che partecipano al Cash Pooling e le rispettive società che si appoggiano sui conti aperti presso le stesse. Il servizio potrà essere utilizzato solo a formalizzazione avvenuta.
UniCredit, a tal proposito, dispone di un set di contratti uniformi adottato da tutte le banche del gruppo. In aree geografiche non presidiate da Banche del Gruppo, il Servizio verrà svolto privilegiando le Banche aderenti ad IBOS (International Banking One Solution), associazione di banche di primario standing internazionale con sede a Londra, finalizzata a definire degli standard di comportamenti e di operatività tra i propri membri con riferimento ai servizi di Cash Management.”
SPESE DI APERTURA E GESTIONE DI CASH POOLING UNICREDIT
Canone mensile (per ogni conto participant collegato al pooling) € 150,00
Costo per ogni modifica/implementazione € 100,00
Partecipant Account acceso in UniCredit (Account Holding Bank) __
Set up “Una tantum” € 500,00
Canone mensile € 150,00
Costo per ogni modifica/implementazione € 100,00
Spese produzione e invio rendiconto periodico/Documento di Sintesi periodico in formato cartaceo € 0,60
Spese produzione e invio rendiconto periodico/Documento di Sintesi periodico on line (disponibile ove risultino attive le funzionalità “Documenti on Line”) __
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale __
Valuta delle oerazioni pari alla stessa valuta del movimento originario
Esterovestizione delle società : come evitarla
Quella di costituire un’azienda all’estero, o di trasferire la sede fuori dai confini nazionali, è un’argomento molto sensito da parte degli imprenditori che soffrono dell’alta pressione fiscale italiana che è più alta di 0,8 punti rispetto alla media ponderata di tutti gli altri Paesi Europei.
Un’argomento molto dibattuto ma effettivamente quello di spostare, delocalizzare la residenza o l’azienda in un altro Paese, porta con se diversi vantaggi in materia fiscale.
Per farlo però, va scelto con cura il Paese nel quale stabilire la residenza o delocalizzare la società, per sfuggire all’imposizione fiscale su base mondiale imponibile in Italia. Ecco perchè spesso gli imprenditori scelgono un Paese a fiscalità privilegiata dove ci sono accordi bilaterali con l’Italia, come ad esempio i Paesi dell’Est Europa.
Quello di trasferire l’attività all’estero per risparmiare sul Fisco è un fenomeno in ascesa, ma molti imprenditori non riescono a farlo in modo corretto incorrendo nell’esterovestizione.
ESTEROVESTIZIONE COS’È
Il fenomeno mondiale del foreign dressed companies, in Italia è conosciuto come esterovestizione. Questo termine sta ad indicare l’atto di spostare la residenza in altro Paese in modo fittizio, ovvero continuando a svolgere attività in Italia, per ridurre il carico fiscale.
L’esterovestizione dunque rappresenta una forma di frode fiscale a livello internazionale; nello specifico, si riferisce al reato di fittizia residenza estera di una società o di un gruppo societario che, mediante un’azione di pianificazione fiscale, adottano normative fiscali e giuridiche del Paese in cui vengono costituite ma, di fatto, operano in toto o parzialmente in madrepatria.
Si tratta di un fenomeno largamente diffuso ed in costante crescita ma, spesso, i titolari delle aziende esterovestite incappano in errori che difficilmente passano inosservati al fisco italiano mentre, i più organizzati, riescono a sfruttare questa strategia attenendosi ai fondamentali dettami della giurisdizione e applicando la legislazione in modo da poter trarre i benefici senza rischiare accuse di Esterovestizione societaria.
PERCHÉ ESTEROVESTIRE UNA SOCIETÀ
La finalità dell’Esterovestizione è, chiaramente, evitare la tassazione sempre più stringente imposta dal fisco italiano assurgendone alternative maggiormente convenienti, tanto più che, nella maggior parte dei casi, i paesi prescelti per questo “travestimento” sono notoriamente assoggettati a norme fiscali molto basse e, in alcuni casi, addirittura inesistenti.
Costituire o trasferire un’azienda all’estero può portare innumerevoli vantaggi, uno su tutti il fatto di sfuggire alla tassazione su base mondiale applicabile in Italia ; sono all’ordine del giorno, oramai, le notizie di aziende italiane che si sono trasferite in paesi dell’Est Europa
ESTEROVESTIZIONE E GIURISPRUDENZA
Il Legislatore ha introdotto una presunzione legale relativa al fine di contrastare la delocalizzazione fittizia della residenza fiscale ; l’ art. 73, co. 5-bis del Tuir, normativa di riferimento per l’Esterovestizione, dice che sono considerate comunque esistenti nel territorio italiano, società o enti che hanno partecipazioni in Italia ai sensi dell’articolo 2359, che vengono controllate anche in modo indiretto da soggetti residenti in Italia e hanno consigli di amministrazione composti per la maggior parte da soggetti residenti in Italia. Qui un’approfondimento legislativo.
Pertanto, nel caso in cui non venga fornita prova contraria, la società dovrà essere considerata residente nel territorio dello Stato e quindi soggetta a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l’ordinamento prevede in ambito fiscale societario (Ires, Irap e Iva).
ESTEROVESTIZIONE E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE
Al fine di prevenire casi di doppia imposizione fiscale in situazioni di “dual residence”, la Convenzione OCSE, all’Art. 4, paragrafo 3, prevede quanto segue:
“ in caso in cui una società venga considerata residente in due Stati, la residenza fiscale va individuata sulla base dell’accordo tra le autorità competenti (mutual agreement), che deve tenere conto del luogo di direzione effettiva, del luogo di costituzione e di ogni altro fattore rilevante.”
ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA
La Stabile Organizzazione (S.O.) rappresenta il criterio di collegamento tra impresa non residente e territorio dello Stato.
ai sensi dell’articolo 162 del DPR n. 917/86
“sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato“
Si tratta di una fattispecie in base alla quale un’attività economica svolta nel territorio dello Stato da un soggetto non residente integra il presupposto di imposta in Italia.
Il caso del colosso Philip Morris ha introdotto, facendo storia, il principio di diritto secondo il quale :
“una società di capitali con sede in Italia può assumere il ruolo di stabile organizzazione plurima di società estere appartenenti allo stesso gruppo e perseguenti una strategia unitaria“
L’Esterovestizione e la Stabile Organizzazione Occulta rappresentano una contraddizione della legislatura italiana essendo una l’opposto dell’altra, fornendo uno strumento comparativo ampiamente applicabile in ambito giuridico.
COME EVITARE L’ESTEROVESTIZIONE
LA RESIDENZA FISCALE
La residenza fiscale, come vedremo, è un concetto fondamentale da trattare in tema di Esterovestizione.
ne troviamo definizione nell’articolo 73, comma 3, del DPR n. 917/86
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato“ La maggior parte del periodo d’imposta deve essere inteso come più di 183 giorni
Per valutare se una società è da considerarsi residente in Italia ci sono due aspetti da prendere in considerazione:
1. La localizzazione sul territorio italiano di almeno uno di questi elementi:
• Sede legale
• Sede amministrativa
• Oggetto principale
2. Il Periodo di imposta, ovvero la sussistenza degli elementi di riferimento per la maggior parte del periodo in esame.
La sussistenza anche di solo uno di questi elementi sancirà la residenza italiana effettiva della società ; vale a dire che basterà una sede legale o amministrativa sul territorio italiano per decretarne la residenza e far suonare un campanello d’allarme agli enti preposti per verifiche sull’Esterovestizione societaria.
RESIDENZA ED ESTEROVESTIZIONE
Nel concetto di Esterovestizione coesistono due diversi concetti di residenza:
• Formale : risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, che identifica il luogo in cui sono determinate le linee di indirizzo organizzativo e realizzativo dello scopo sociale. Per le persone fisiche si individuano le iscrizioni nelle anagrafi della popolazione residente;
• Sostanziale : che coincide con il luogo in cui le decisioni operative sono realmente determinate dagli organi posti all’apice della struttura imprenditoriale. Per le persone fisiche: valgono la residenza e/o il domicilio.
L’Esterovestizione di un soggetto, quindi, può essere definita come un fenomeno dissociativo fra residenza formale e residenza sostanziale, posta in essere al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello del Paese di effettiva appartenenza.
LA SEDE SOCIETARIA EFFETTIVA
Per quanto riguarda la sede effettiva della società si fa riferimento all’Art. 4 del Modello Ocse e alla Sentenza n. 136/1988 della Corte di Cassazione, che indicano come la sede effettiva sia:
“Il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa. Cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”.
Il Comma 4 dell’Art. 73 del DPR n. 917/86, invece, stabilisce che “l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla Legge, con l’atto costitutivo o con lo statuto.”
Per oggetto principale si intende “ l’attività essenziale per realizzare gli scopi e gli obiettivi indicati nell’atto costitutivo stesso”.
ESTEROVESTIZIONE : LOCALIZZAZIONE ESTERA DELLA SEDE
Nel caso di soggetti non residenti, si fa riferimento al Comma 5 dell’Art. 73, che concorre a individuare la residenza in riferimento all’attività effettivamente esercitata :
“In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.
Di fatto, quindi, l’indicazione della sede legale rappresenta un fattore puramente formale, e da solo non stabilisce automaticamente il collegamento con lo Stato di residenza effettiva.
Tuttavia, l’onere della prova in questo senso spetta all’Amministrazione finanziaria, e quindi saranno gli enti preposti a dover dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società in questione sia soggetta di Esterovestizione.
ESTEROVESTIZIONE – OGGETTO PRINCIPALE
Al fine di escludere il reato di Esterovestizione societaria, il terzo punto su cui potrebbero essere richieste delle indagini riguarda lo svolgimento dell’oggetto principale della società :
• Il luogo di svolgimento delle attività che hanno consentito la conclusione di atti e trattative ;
• Identità e residenza delle controparti contrattuali ;
• Individuazione dei mercati sui quali sono stati negoziati i titoli di eventuali società partecipate, nonché l’ubicazione di tali società ;
• Localizzazione dell’effettiva gestione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie della società ;
• Assoggettamento effettivo alle imposte estere (come logica conseguenza della residenza nel Paese estero) ;
• Possesso di idonee autorizzazioni amministrative per l’esercizio di attività concesse dalle autorità locali.
ESTEROVESTIZIONE : I PARADISI FISCALI
Le mete preferite da quanti vogliono aprire una società all’estero, sono i cosiddetti paradisi fiscali, paesi la cui tassazione è estremamente conveniente.
In generale viene considerato paradiso fiscale uno Stato che:
• Prevede una imposizione fiscale ridotta o l’assenza di imposizione ;
• Privo di trasparenza in ambito normativo ;
• Rifiuta politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi ;
• Privo di disposizioni che prevedono il requisito dell’esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.
Negli ultimi anni tantissime imprese italiane si sono spostate nei Paesi dell’Europa dell’Est: Romania, Ungheria, Polonia, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Svizzera, Lussemburgo, Olanda e Malta.
I CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTRO L’ESTEROVESTIZIONE
Nell’ambito di controlli a campione o a seguito di verifiche di attività sospettate di Esterovestizione, gli ispettori finanziari possono effettuare controlli presso la sede amministrativa dell’azienda al fine di verificare ad esempio :
• Ubicazione delle sale adibite a riunioni del Consiglio di Amministrazione ;
• Residenze effettive degli amministratori ;
• Individuazione dei soggetti con potere effettivo di gestione dei conti correnti bancari ;
• Individuazione del soggetto, o dei soggetti, con potere decisionale all’interno dell’Assemblea dei Soci residenti in Italia.
Le indagini relative all’individuazione dell’oggetto principale dell’attività societaria, invece, interessano:
• Luogo di svolgimento delle attività,
• Identità e la residenza delle controparti contrattuali,
• Individuazione di mercati su cui vengano gestiti eventuali titoli di società partecipate,
• Localizzazione dell’effettiva gestione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie.
Inoltre, è oggetto di verifica anche l’assoggettamento effettivo della tassazione estera, che dovrebbe conseguire dalla residenza estera della società.
Gli Ispettori hanno la facoltà di sequestrare tutta la documentazione aziendale potenzialmente atta a dimostrare l’esistenza di Esterovestizione.
SANZIONI IN CASO DI ESTEROVESTIZIONE
In caso di accertamento del reato di Esterovestizione, la società sarà passiva delle sanzioni per i seguenti reati amministrativi :
• Istituzione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva e delle imposte sui redditi ;
• Richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale ;
• Presentazione della dichiarazione di inizio attività e del luogo di tenuta e conservazione dei libri, registri, le scritture ed i documenti obbligatori ;
• Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Ires ;
• Dichiarazione annuale ai fini Iva ;
• Ed infine della presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irap.
Qualora l’Esterovestizione venisse considerata “fenomeno evasivo”, la situazione si complicherebbe e non poco, in quanto tale reato è punito dall’articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000
In caso di elusione fiscale o di abuso del diritto è prevista l’irrilevanza penale delle situazioni constatate ai fini fiscali ; sotto il profilo fiscale, il reato riguarda la mancata effettuazione degli adempimenti richiesti dalla legislazione Italiana.
ESTEROVESTIZIONE CIVILE O PENALE?
Seguendo la linea interpretativa, inerente l’evasione fiscale, potrebbero anche essere applicate le sanzioni penali previste in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia la giurisprudenza in merito alla tematica di Esterovestizione è molto complessa e di non così facile applicazione; in primis perché è necessario verificare il superamento delle soglie di rilevanza penale, considerando altresì i componenti negativi di reddito.
Inoltre vi sono diverse fattispecie in cui è ipotizzabile la non punibilità, per carenza dell’elemento psicologico e per sussistenza di obiettive condizioni di incertezza.
Possiamo dunque affermare che in ambito penale l’Esterovestizione dovrà essere sostenuta acquisendo la prova, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, della residenza in Italia della società avente sede legale all’estero, ossia della circostanza che essa abbia in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale.
E ciò, come già evidenziato e come confermato dalla Suprema Corte con la sentenza 22 novembre 2011, n. 7739, non potrà avvenire attraverso la sola dimostrazione della realizzazione dei presupposti individuati dall’art. 73, commi 5 bis e 5 ter, TUIR.
CONTESTAZIONE DEL REATO DI ESTEROVESTIZIONE : ECCO COME DIFENDERSI
Secondo la Circolare n. 28/E/2006 emanata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente “può fornire prove contrarie alla contestazione di Esterovestizione societaria ricorrendo alla produzione di elementi di fatto e alla dimostrazione di situazioni e atti che attestino il radicamento direttivo dell’azienda presso uno Stato estero”.
Nello specifico il contribuente dovrà dimostrare :
• Che gli insediamenti produttivi e commerciali all’estero sono effettivi ;
• La società estera ha una specializzazione, non solo in senso geografico, ma anche strategico ed economico rispetto alla capogruppo ed alle altre consociate ;
• Che dai flussi informativi e contrattuali si desume la totale indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla Holding ;
• Sussistono sistemi di tesoreria centralizzata, che possano testimoniare l’autonomia finanziaria della società estera rispetto all’ente controllante ;
• Esiste autonomia gestionale dei soggetti preposti all’attività di impresa all’estero, in termini di organizzazione del personale, di poteri di spesa (in ottica finanziaria), di approvvigionamento (acquisti) e di negoziazione di contratti con i clienti esteri.
Il contribuente coinvolto nel contenzioso, inoltre, potrebbe far valere il principio che l’Esterovestizione non dipende da “impulsi gestionali o direttive amministrative impartite dalla controllante italiana alla controllata estera, ma dal fatto che quest’ultima non sia una costruzione di puro artificio”.
ESTEROVESTIZIONE E HOLDING
Uno dei metodi maggiormente utilizzati dagli imprenditori che vogliono beneficiare della fiscalità di altri paesi è la costituzione di una holding mista, ossia una società che, oltre a detenere partecipazioni di controllo, svolga all’estero attività commerciale, finanziaria o industriale.
In questo caso, infatti, la contestazione di Esterovestizione societaria può essere impugnata più che validamente, grazie alla natura stessa delle Holding.
• Holding mista : oltre a detenere partecipazioni di controllo, la società svolge prevalentemente all’estero attività industriale, commerciale o finanziaria. In questa ipotesi il superamento della presunzione di Esterovestizione potrà avvenire invocando validamente l’effettiva localizzazione dell’attività principale all’estero. La quale è connessa, nella maggior parte dei casi, all’assunzione in loco delle decisioni gestionali;
• Holding di gestione : ovvero una società che svolge anche attività ausiliarie (finanziamento, amministrazione) oltre alla direzione e al coordinamento delle partecipate. In questo caso, la prova di residenza all’estero dovrà essere fornita rilevando che l’attività svolta dalla holding è un’attività economica autonoma rispetto a quella delle partecipate e che il luogo in cui tale attività si svolge è all’estero ;
• Holding passiva : ovvero di una società che non è dotata all’estero di una struttura organizzativa apprezzabile di cui possa essere verificata la localizzazione in quanto si limita a detenere partecipazioni in società residenti in Italia senza svolgere alcuna attività economica di rilievo all’estero. La possibilità di fornire la prova di non sussistenza del reato di Esterovestizione in questo caso è meno agevole. Potrebbe essere di aiuto la composizione del patrimonio della holding estera, laddove la parte prevalente delle partecipazioni possedute sia relativa a società estere o ad altri investimenti all’estero e, quindi, la partecipazione di controllo nella società italiana rappresenta una parte solo residuale del patrimonio.
ESTEROVESTIZIONE E CORTE DI CASSAZIONE
In tema di Esterovestizione la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che :
“ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell’ipotesi di Esterovestizione, ossia di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale. Ma, invece, occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato, o no, cioè se l’operazione sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica“
ESTEROVESTIZIONE : SENTENZE DI CASSAZIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso formulato da una spa, con sede in Olanda, contro la statuizione di merito con cui le era stato negato il rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti ai soggetti non residenti, in considerazione dell’insussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare di detto istituto ; in particolare veniva contestato che la società non avesse sede effettiva all’estero, bensì in Italia, e che fosse stata costituita al solo scopo di godere dei benefici fiscali e non per valide ragioni economiche, in un puro caso di Esterovestizione.
La Sezione tributaria civile della Cassazione, con sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019, ha accolto le doglianze promosse dalla ricorrente, ritenendo fondato, tra gli altri motivi, il vizio di insufficiente motivazione lamentato dalla società proprio con riferimento alla affermata Esterovestizione.
In primo luogo, ha ricordato come, ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad Ires, si debba avere riguardo al contenuto dell’articolo 73, comma 3 del DPR n. 917/1986, il quale considera la presenza sul territorio nazionale sia della sede legale, sia della sede dell’amministrazione, quali elementi probanti ai fini dell’attribuzione della qualifica di soggetto residente.
I Giudici, infine, hanno ribadito che, trattandosi di nozione contrapposta a quella di sede legale, coincide con la sede effettiva, intesa come il luogo ove hanno il concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. Pertanto il reato di Esterovestizione decade.
IL CASO DOLCE & GABBANA
Il 25 Ottobre 2015 La Corte di Cassazione ha assolto gli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana dall’accusa di evasione fiscale a seguito della determinazione che la GaDo, società lussemburghese da loro controllata, non era esterovestita come invece eccepito dall’amministrazione fiscale italiana.
Secondo i giudici di Cassazione, la società GaDo, con sede in Lussemburgo, costituita per sfruttare i loro marchi aveva :
«robuste ragioni extra fiscali ispiratrici della riorganizzazione del gruppo» che «scardinano la coerenza intrinseca del ragionamento accusatorio, conducendo verso approdi lontani sia dai principi di diritto sia dai temi di indagine quasi del tutto inesplorati e per certi versi contradditoriamente risolti».
Nella sentenza viene specificato che :
«Il vantaggio fiscale», sostengono i giudici in un documento che assume i contorni di un trattato sulla libertà d’ impresa, «non è indebito solo perché l’imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal mercato o da una più conveniente legislazione fiscale. Lo è se è ottenuto attraverso situazioni non aderenti alla realtà, di puro artificio».
E ancora :
” il fatto che sia stato accertato che alla sede lussemburghese fossero stati affidati «i soli compiti esecutivi», mette in crisi l’ accusa che la GaDo fosse esterovestita, dal momento che «si ammette che qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva, sì da giustificare una sede amministrativa collocata in una struttura diversa da quella legale».”
CONCLUDENDO
Aprire o trasferire una società all’estero, godendo dei vantaggi fiscali offerti non è reato né, tantomeno, sinonimo di Esterovestizione ma si tratta di procedure molto delicate, che richiedono una preparazione fiscale e legale infinitamente cavillosa ; se è vero che molti italiani decidono di fare “il grande salto” è anche vero che altrettanti tornano indietro con le tasche più vuote di prima e con pendenze legali in cui districarsi.
Quella che può essere la svolta della vita per molti potrebbe diventare il punto di non ritorno per altri.
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